Tre obblighi diversi, non tre sinonimi
Nel linguaggio comune si dice "ho fatto la formazione" per qualsiasi attività sulla sicurezza, ma il D.Lgs. 81/2008 distingue nettamente tre obblighi. Ognuno ha uno scopo diverso e nessuno sostituisce gli altri.
- Informazione (art. 36): fornire al lavoratore le notizie utili a riconoscere e gestire i rischi. Riguarda i rischi dell'impresa e della mansione, le procedure di primo soccorso, antincendio ed evacuazione, i nomi di RSPP, addetti alle emergenze e medico competente, i pericoli delle sostanze in base alle schede di sicurezza.
- Formazione (art. 37): un percorso didattico con durata e contenuti minimi fissati dall'Accordo Stato-Regioni, che si chiude con una verifica di apprendimento e un attestato.
- Addestramento (art. 37, comma 5): la prova pratica per usare correttamente attrezzature, macchine, impianti, sostanze e DPI, compresa l'esercitazione sulle procedure di lavoro sicure. Lo svolge una persona esperta, sul luogo di lavoro.
Quando vanno fatti
L'art. 37, comma 4, elenca le occasioni in cui formazione e, se previsto, addestramento devono avvenire. Non si tratta quindi di un adempimento da fare una volta sola:
- alla costituzione del rapporto di lavoro o, per i lavoratori somministrati, all'inizio dell'utilizzo;
- al trasferimento o al cambiamento di mansione;
- nei periodi di cassa integrazione, sia di sospensione sia di riduzione dell'orario;
- quando si introducono nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose;
- e comunque periodicamente, in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6).
Come si dimostra di averli fatti
La formazione si prova con attestati, registri presenze e verbali della verifica finale. Per l'addestramento la legge chiede espressamente che gli interventi siano tracciati in un apposito registro, anche informatizzato; possono essere svolti anche con tecnologie di simulazione, in ambiente reale o virtuale. L'informazione non ha una forma prescritta, ma conviene sempre documentarla con materiale consegnato e firma per ricevuta.
La formazione si svolge durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per i lavoratori (art. 37, comma 12). I contenuti devono essere facilmente comprensibili e, per i lavoratori stranieri, va verificata la comprensione della lingua usata nel percorso.
Errori frequenti
- Considerare l'addestramento compreso nelle ore di formazione: l'Accordo Stato-Regioni precisa che le ore di corso non assolvono l'obbligo di addestramento, dove previsto.
- Consegnare un opuscolo informativo e considerarlo formazione.
- Affiancare il neoassunto a un collega senza tracciare nulla: senza registro non c'è prova dell'addestramento.
- Dimenticare l'informazione e la formazione dopo un cambio di mansione o l'arrivo di una nuova macchina.

