Tabella: formazione iniziale e aggiornamento per figura
Durate minime secondo il D.Lgs. 81/2008, l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e i decreti su antincendio e primo soccorso. Le ore delle verifiche finali non sono comprese.
- Lavoratore: 4 ore generali + 4/8/12 ore specifiche (rischio basso/medio/alto) → aggiornamento 6 ore ogni 5 anni.
- Preposto: formazione da lavoratore + 12 ore → aggiornamento 6 ore ogni 2 anni.
- Dirigente: 12 ore (+ 6 ore modulo cantieri per imprese affidatarie) → aggiornamento 6 ore ogni 5 anni.
- Datore di lavoro: 16 ore (+ 6 ore modulo cantieri per imprese affidatarie), da completare entro il 24 maggio 2027 → aggiornamento 6 ore ogni 5 anni.
- Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP: corso datore di lavoro + modulo comune 8 ore + eventuali moduli di settore → aggiornamento 8 ore ogni 5 anni.
- RSPP: modulo A 28 ore + modulo B 48 ore (+ specializzazioni di settore) + modulo C 24 ore → aggiornamento 40 ore ogni 5 anni.
- ASPP: modulo A 28 ore + modulo B 48 ore (+ specializzazioni di settore) → aggiornamento 20 ore ogni 5 anni.
- RLS: 32 ore → aggiornamento annuale di 4 ore (15-50 lavoratori) o 8 ore (oltre 50); sotto i 15 lavoratori secondo il contratto collettivo.
- Addetto antincendio: livello 1/2/3 = 4/8/16 ore → aggiornamento 2/5/8 ore almeno ogni 5 anni.
- Addetto primo soccorso: gruppo A 16 ore, gruppi B e C 12 ore → aggiornamento ogni 3 anni almeno per la parte pratica (di norma 6 ore per A, 4 ore per B e C).
- Operatore di attrezzature con abilitazione (muletto, PLE, gru e altre): corso teorico-pratico di durata variabile per tipo → aggiornamento 4 ore di pratica ogni 5 anni.
Come si calcolano le scadenze
- Il termine decorre dalla data di fine corso riportata sull'attestato; per RSPP e ASPP dalla conclusione del modulo B comune.
- Per RSPP e ASPP le ore di aggiornamento possono essere distribuite nel quinquennio.
- L'aggiornamento non sostituisce la nuova formazione dovuta per cambio di mansione o nuove attrezzature.
- Le figure con formazione abilitante (RSPP, ASPP, operatori di attrezzature) non possono operare con l'aggiornamento scaduto; entro 10 anni di ritardo basta recuperarlo, senza ripetere il corso.
Le date del regime transitorio
L'Accordo Stato-Regioni 2025 è in vigore dal 24 maggio 2025, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 119). Fino al 24 maggio 2026 era ancora possibile avviare corsi secondo i vecchi accordi; da quella data valgono solo le nuove regole. Entro il 24 maggio 2026 dovevano anche aggiornarsi i preposti con formazione più vecchia di 2 anni e formarsi gli operatori delle nuove attrezzature. Resta aperta fino al 24 maggio 2027 la scadenza per il corso di 16 ore dei datori di lavoro.
Cosa si rischia con la formazione scaduta
La mancata formazione di lavoratori, preposti e dirigenti è un reato contravvenzionale punito dall'art. 55, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 81/2008 con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda; l'ammenda raddoppia se la violazione riguarda più di 5 lavoratori e triplica oltre i 10 (comma 6-bis). Gli importi sono rivalutati periodicamente. Nei casi più gravi, come la mancata formazione e addestramento, l'ispettorato può anche sospendere l'attività dei lavoratori interessati.

