Formazione e adempimenti

    La formazione del preposto

    In sintesi

    Il preposto deve avere la formazione da lavoratore e seguire un corso specifico di almeno 12 ore, svolto solo in presenza o in videoconferenza sincrona, mai in e-learning. L'aggiornamento è di almeno 6 ore ogni 2 anni e comunque ogni volta che cambiano i rischi (art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 2025).

    Illustrazione sulla formazione del preposto: persona con spunta di verifica, occhio che vigila, megafono e elenco di controllo

    I punti chiave

    1. Prerequisito

      Aver completato la formazione generale e specifica da lavoratore.

    2. Corso: 12 ore

      Ruolo, organizzazione, controllo del lavoro e comunicazione.

    3. Solo in aula o in diretta

      Presenza o videoconferenza sincrona: l'e-learning non è ammesso.

    Formazione del preposto
    1. Ogni 2 anni

      Aggiornamento di almeno 6 ore, anche prima se cambiano i rischi.

    2. Verifica finale

      Test o colloquio, con verbale firmato dal responsabile.

    3. Anche in cantiere

      Lo stesso percorso vale per i preposti nei cantieri temporanei o mobili.

    Chi deve seguirla

    Il preposto è chi sovrintende all'attività lavorativa e controlla che le direttive siano applicate correttamente, con poteri adeguati all'incarico ricevuto. Capireparto, capisquadra, capocantiere e responsabili di turno sono quasi sempre preposti, anche senza una nomina formale: conta il ruolo svolto davvero.

    Per accedere al corso il preposto deve aver già completato la formazione generale e specifica prevista per i lavoratori.

    Durata e contenuti del corso

    Con l'Accordo Stato-Regioni del 2025 il corso è passato da 8 a 12 ore minime. Il programma si sviluppa su quattro aree:

    • obblighi e responsabilità del preposto, anche nel rapporto con le altre figure della sicurezza;
    • gestione e organizzazione della sicurezza;
    • valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione del lavoro, compresa l'interruzione dell'attività in caso di pericolo e la segnalazione delle non conformità;
    • tecniche di comunicazione e leadership verso i lavoratori.

    Modalità e aggiornamento

    L'art. 37, comma 7-ter, chiede che la formazione dei preposti si svolga interamente in presenza. L'Accordo equipara alla presenza la videoconferenza sincrona ed esclude l'e-learning, sia per il corso iniziale sia per l'aggiornamento. Ogni corso termina con una verifica finale.

    L'aggiornamento è di almeno 6 ore ogni 2 anni, e va fatto prima se cambia il contesto: nuovo reparto, processi produttivi modificati, nuovi rischi.

    Regime transitorio

    I corsi svolti con il vecchio Accordo del 2011 sono riconosciuti con credito totale. Chi, al 24 maggio 2025, aveva il corso o l'ultimo aggiornamento più vecchio di 2 anni doveva aggiornarsi entro il 24 maggio 2026: se non è stato fatto, il preposto è oggi in ritardo e l'aggiornamento va recuperato subito.

    In pratica

    1. Individua

      Riconosci chi svolge di fatto il ruolo di preposto e formalizza l'incarico.

    2. Forma

      Verifica la formazione da lavoratore e iscrivilo al corso di 12 ore.

    3. Scadenza

      Segna l'aggiornamento di 6 ore entro 2 anni dall'attestato.

    4. Osserva

      Controlla sul campo che vigili, segnali e intervenga quando serve.

    Domande frequenti

    Quante ore dura il corso per preposti?

    Almeno 12 ore, in aggiunta alla formazione generale e specifica da lavoratore. Prima dell'Accordo del 2025 il corso era di 8 ore.

    Il corso preposti si può fare in e-learning?

    No. Sia il corso sia l'aggiornamento si svolgono in presenza o in videoconferenza sincrona; la modalità e-learning è esclusa.

    Ogni quanto si aggiorna il preposto?

    Almeno ogni 2 anni, con un minimo di 6 ore, e comunque quando lo rendono necessario l'evoluzione dei rischi o nuovi rischi.

    Riferimenti normativi

    • D.Lgs. 81/2008, art. 2, comma 1, lett. e)
    • D.Lgs. 81/2008, art. 19
    • D.Lgs. 81/2008, art. 37, commi 7 e 7-ter
    • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. Atti n. 59/CSR

    Aggiornato al 13/10/2026

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