Chi è il preposto
È la persona che, per competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali del suo incarico, sovrintende all'attività lavorativa, garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, ne controlla la corretta esecuzione ed esercita un funzionale potere di iniziativa. Sono preposti, ad esempio, il capo reparto, il capocantiere, il capoturno, il caposquadra, il responsabile di negozio.
Anche qui conta il ruolo svolto: chi di fatto coordina il lavoro di altri è preposto, con o senza nomina. Proprio per evitare zone grigie, dal 2021 l'art. 18 obbliga datore di lavoro e dirigenti a individuare formalmente i preposti.
Cosa deve fare: l'art. 19
- Sovrintendere e vigilare che i lavoratori rispettino norme e disposizioni aziendali, compreso l'uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali.
- In caso di comportamento non conforme, intervenire con le necessarie indicazioni; se il lavoratore non si adegua, interrompere la sua attività e informare i superiori diretti.
- Verificare che nelle zone a rischio grave e specifico accedano solo lavoratori istruiti.
- In caso di pericolo grave e immediato, dare istruzioni perché i lavoratori lascino la zona e non chiedere di riprendere il lavoro finché il pericolo persiste.
- Segnalare tempestivamente carenze di mezzi, attrezzature e DPI e ogni condizione di pericolo; se rileva non conformità, interrompere temporaneamente l'attività quando necessario.
- Frequentare i corsi di formazione previsti dall'art. 37.
Nomina, appalti e tutele
La L. 215/2021 ha rafforzato il ruolo anche sul piano organizzativo: il preposto non può subire pregiudizio per lo svolgimento della propria attività, e i contratti collettivi possono prevedere un emolumento specifico. Negli appalti e subappalti l'impresa appaltatrice deve indicare espressamente al committente chi svolge la funzione di preposto.
La formazione del preposto
La formazione del preposto deve svolgersi interamente in presenza e va ripetuta almeno ogni due anni (art. 37, comma 7-ter). Con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 il corso ha una durata minima di 12 ore e l'aggiornamento biennale è di almeno 6 ore.
Un errore frequente è nominare preposto chi non ha mai fatto il corso specifico, o non aggiornarlo dopo il cambio di reparto: in entrambi i casi la vigilanza rischia di essere solo sulla carta.

