Una formazione prevista dalla legge, non dall'Accordo
A differenza delle altre figure, la formazione del RLS non è disciplinata dall'Accordo Stato-Regioni ma direttamente dall'art. 37, commi 10 e 11, del D.Lgs. 81/2008, che rinvia alla contrattazione collettiva nazionale per modalità, durata e contenuti specifici, fissando alcuni minimi inderogabili.
- Durata minima iniziale: 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle relative misure di prevenzione e protezione.
- Contenuti minimi: principi giuridici, legislazione in materia di sicurezza, principali soggetti coinvolti e loro obblighi, definizione e individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, misure tecniche, organizzative e procedurali, aspetti normativi della rappresentanza, nozioni di tecnica della comunicazione.
L'aggiornamento annuale
È l'unica figura con un aggiornamento a cadenza annuale: un ritmo pensato per seguire da vicino l'evoluzione dei rischi in azienda.
- Aziende da 15 a 50 lavoratori: almeno 4 ore all'anno.
- Aziende con più di 50 lavoratori: almeno 8 ore all'anno.
- Aziende sotto i 15 lavoratori: la legge non fissa un minimo orario; si applicano le regole del contratto collettivo di riferimento.
Perché un RLS formato conta
Il RLS ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro, di essere consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi e sulle nomine, di ricevere il DVR e le informazioni sui rischi, di partecipare alla riunione periodica (art. 50). Senza una formazione adeguata questi diritti restano sulla carta: un RLS che sa leggere un DVR può segnalare lacune che altrimenti nessuno vedrebbe.
La formazione si svolge in orario di lavoro, senza costi per il RLS. Un errore frequente è eleggere il rappresentante e poi dimenticarsi di formarlo, oppure saltare gli aggiornamenti annuali.

