Il Testo Unico e le figure della sicurezza

    RLS e RLST

    In sintesi

    L'RLS è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto o designato dai lavoratori in ogni azienda; dove non è stato eletto, le sue funzioni sono svolte dall'RLST, il rappresentante territoriale. Ha diritto a essere consultato prima della valutazione dei rischi e delle principali nomine, a ricevere copia del DVR e a una formazione iniziale di almeno 32 ore con aggiornamento annuale.

    Illustrazione su RLS e RLST: urna elettorale, fumetto di dialogo, gruppo di lavoratori e documento

    I punti chiave

    1. RLS

      Eletto o designato dai lavoratori in azienda.

    2. RLST

      Opera per le aziende in cui l'RLS non c'è.

    3. Consultazione

      Preventiva su rischi, nomine e organizzazione della formazione.

    Rappresentanza dei lavoratori
    1. Accesso

      Ai luoghi di lavoro, al DVR e alle informazioni sui rischi.

    2. Formazione

      32 ore iniziali, poi aggiornamento annuale.

    3. Incompatibilità

      Non può essere RSPP o ASPP.

    Come si individua l'RLS

    Il datore di lavoro deve comunicare in via telematica all'INAIL il nominativo dell'RLS in caso di nuova elezione o designazione.

    • Fino a 15 lavoratori: è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure si fa riferimento all'RLS territoriale o di comparto.
    • Oltre 15 lavoratori: è eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali; se mancano, è eletto dai lavoratori al loro interno.
    • Numero minimo: 1 fino a 200 lavoratori, 3 da 201 a 1.000, 6 oltre 1.000, salvo numeri maggiori previsti dalla contrattazione.

    L'RLST, il rappresentante territoriale

    Quando in azienda non è stato eletto o designato un RLS, le sue funzioni sono esercitate dall'RLST, individuato secondo gli accordi collettivi e collegato agli organismi paritetici. Accede ai luoghi di lavoro con il preavviso stabilito dagli accordi, deve completare almeno 64 ore di formazione iniziale entro tre mesi dalla nomina e 8 ore di aggiornamento annuale. Le aziende in cui non è stato eletto o designato l'RLS partecipano al Fondo previsto dall'art. 52.

    Esiste anche l'RLS di sito produttivo (art. 49), previsto in contesti complessi come porti, centri intermodali e grandi cantieri, che coordina gli RLS delle diverse aziende presenti.

    Diritti e prerogative (art. 50)

    L'RLS non può subire pregiudizio per la sua attività e dispone del tempo necessario, senza perdita di retribuzione, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi.

    • Accedere ai luoghi in cui si svolge il lavoro.
    • Essere consultato in modo preventivo e tempestivo sulla valutazione dei rischi e sulla programmazione della prevenzione.
    • Essere consultato sulla designazione di RSPP, ASPP, addetti alle emergenze e medico competente, e sull'organizzazione della formazione.
    • Ricevere, su richiesta, copia del DVR e del DUVRI, con l'obbligo di riservatezza sulle informazioni ricevute.
    • Partecipare alla riunione periodica, fare proposte e formulare osservazioni durante le visite degli organi di vigilanza.
    • Rivolgersi alle autorità competenti se ritiene le misure adottate non idonee.

    La formazione dell'RLS

    L'art. 37 prevede un corso iniziale di almeno 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici dell'azienda e sulle misure adottate, con verifica di apprendimento. L'aggiornamento è annuale: almeno 4 ore nelle aziende da 15 a 50 lavoratori e almeno 8 ore in quelle con più di 50; sotto i 15 lavoratori le regole sono fissate dalla contrattazione collettiva.

    Un errore comune è eleggere l'RLS e poi non formarlo, o non aggiornarlo ogni anno: la formazione è un obbligo del datore di lavoro e un diritto del rappresentante.

    In pratica

    1. Fai eleggere

      Organizza l'elezione o verifica l'RLST di riferimento.

    2. Comunica

      Trasmetti all'INAIL il nominativo del nuovo RLS.

    3. Consulta

      Coinvolgilo prima di decidere su rischi e nomine.

    4. Forma

      Garantisci il corso di 32 ore e l'aggiornamento annuale.

    Domande frequenti

    L'RLS è obbligatorio?

    La presenza di un rappresentante è obbligatoria in tutte le aziende: se i lavoratori non eleggono un RLS interno, le funzioni sono svolte dall'RLST. Il datore di lavoro non nomina l'RLS, ma deve consentirne l'elezione e l'attività.

    Quante ore di formazione deve fare l'RLS?

    Almeno 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici dell'azienda, e poi un aggiornamento annuale di almeno 4 ore (da 15 a 50 lavoratori) o 8 ore (oltre 50 lavoratori).

    L'RLS può avere una copia del DVR?

    Sì, su richiesta e per l'espletamento della sua funzione riceve copia del DVR. È tenuto al segreto sulle informazioni riservate e sui processi lavorativi di cui viene a conoscenza.

    Riferimenti normativi

    • D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lett. aa)
    • D.Lgs. 81/2008, art. 37, commi 10-11
    • D.Lgs. 81/2008, art. 47
    • D.Lgs. 81/2008, art. 48
    • D.Lgs. 81/2008, art. 49
    • D.Lgs. 81/2008, art. 50

    Aggiornato al 13/10/2026

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