Luoghi di lavoro, attrezzature e DPI

    La scelta dei DPI

    In sintesi

    Per scegliere i DPI il datore di lavoro deve partire dall'analisi dei rischi che non si possono evitare in altro modo, individuare le caratteristiche che i DPI devono avere e confrontarle con quelle dei prodotti disponibili (art. 77 D.Lgs. 81/2008). Il DPI scelto deve essere adeguato al rischio, adatto alle condizioni di lavoro e alla persona, e compatibile con gli altri DPI indossati insieme.

    Illustrazione sulla scelta dei DPI: lente di ingrandimento per l'analisi dei rischi, elmetto di protezione, bilancia per il confronto tra prodotti e scudo di protezione

    I punti chiave

    1. Rischio

      Parti dai rischi residui individuati nel DVR.

    2. Esposizione

      Considera intensità, durata e frequenza dell'esposizione.

    3. Caratteristiche

      Definisci il livello di protezione e la norma tecnica.

    Il DPI giusto
    1. Persona

      Taglia, ergonomia e condizioni di salute del lavoratore.

    2. Compatibilità

      Più DPI insieme non devono ridurre la protezione.

    3. Revisione

      Aggiorna la scelta quando cambiano rischi o prodotti.

    Il percorso previsto dall'art. 77

    La norma descrive un vero e proprio metodo. Prima di acquistare il datore di lavoro deve:

    • analizzare e valutare i rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
    • individuare le caratteristiche che i DPI devono avere per essere adeguati a quei rischi, tenendo conto anche di quelli che i DPI stessi possono introdurre;
    • confrontare le informazioni dei fabbricanti con le caratteristiche richieste;
    • aggiornare la scelta ogni volta che cambia uno degli elementi di valutazione.

    I requisiti da rispettare

    Secondo l'art. 76 i DPI devono essere conformi al Regolamento (UE) 2016/425, adeguati ai rischi senza comportare a loro volta un rischio maggiore, adatti alle condizioni presenti sul luogo di lavoro, rispondenti alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore e adattabili a chi li usa. Se si indossano più DPI insieme devono essere compatibili e mantenere ciascuno la propria efficacia.

    Per orientarsi tra i tipi di DPI e le attività che li richiedono, l'art. 79 e l'Allegato VIII forniscono indicazioni di riferimento, completate dal D.M. 2 maggio 2001 sui criteri di scelta e uso.

    Esempi concreti

    • Smerigliatura: occhiali o visiera contro le schegge, scelti in base alla norma per la protezione degli occhi e compatibili con le cuffie.
    • Uso di solventi: guanti resistenti allo specifico prodotto indicato nella scheda di sicurezza, non un guanto generico in lattice.
    • Lavoro in quota senza protezioni collettive: sistema anticaduta completo (imbracatura, cordino con assorbitore, punto di ancoraggio).
    • Polveri: facciale filtrante con classe di protezione adeguata alla concentrazione e al tipo di polvere.

    Errori comuni

    • Scegliere solo in base al prezzo o al catalogo del fornitore.
    • Usare una taglia unica per tutti: un DPI che non calza non protegge e non viene indossato.
    • Non coinvolgere RSPP, medico competente e RLS, che possono segnalare esigenze specifiche.

    In pratica

    1. Analizza

      Elenca per mansione i rischi residui che richiedono DPI.

    2. Specifica

      Definisci livello di protezione, norma e categoria richiesti.

    3. Prova

      Fai testare i modelli ai lavoratori per comfort e vestibilità.

    4. Riesamina

      Aggiorna la scelta dopo cambi di processo o segnalazioni.

    Domande frequenti

    Chi sceglie i DPI in azienda?

    La scelta spetta al datore di lavoro, che si avvale della collaborazione dell'RSPP e, per gli aspetti sanitari, del medico competente. L'RLS va consultato in merito.

    Il lavoratore può usare un DPI acquistato per conto proprio?

    Il DPI deve essere fornito dal datore di lavoro, che ne verifica l'adeguatezza al rischio. Un dispositivo portato da casa non dà garanzia di essere idoneo e conforme e non sostituisce la fornitura aziendale.

    Ogni quanto va rivista la scelta dei DPI?

    Non c'è una scadenza fissa: l'art. 77 chiede di aggiornarla ogni volta che cambiano gli elementi di valutazione, ad esempio nuovi processi, nuove sostanze, nuovi modelli o problemi segnalati dai lavoratori.

    Riferimenti normativi

    • D.Lgs. 81/2008, art. 75
    • D.Lgs. 81/2008, art. 76
    • D.Lgs. 81/2008, art. 77, commi 1-2
    • D.Lgs. 81/2008, art. 79 e Allegato VIII
    • D.M. 2 maggio 2001
    • Regolamento (UE) 2016/425

    Aggiornato al 13/10/2026

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