Guida alla sicurezza · 10 argomenti

    Luoghi di lavoro, attrezzature e DPI

    Ambienti, macchine e dispositivi di protezione devono essere idonei e mantenuti nel tempo. Questa sezione raccoglie i requisiti dei luoghi di lavoro, le regole per attrezzature e impianti e tutto ciò che serve per scegliere e gestire i DPI.

    Gli argomenti di questa sezione

    Luoghi di lavoro, attrezzature e DPI

    I requisiti dei luoghi di lavoro

    I luoghi di lavoro devono rispettare i requisiti minimi dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008, che riguardano stabilità, dimensioni dei locali, pavimenti e vie di circolazione, microclima, illuminazione, servizi igienici e spogliatoi. Il datore di lavoro deve inoltre mantenerli puliti, in buono stato e con impianti e dispositivi di sicurezza controllati (art. 64).

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    Le vie e le uscite di emergenza

    Vie e uscite di emergenza devono restare sempre sgombre e permettere di raggiungere un luogo sicuro nel minor tempo possibile. Le porte devono aprirsi nel verso dell'esodo, non possono essere chiuse a chiave quando ci sono lavoratori e i percorsi vanno segnalati e dotati di illuminazione di sicurezza (Allegato IV, punto 1.5 D.Lgs. 81/2008).

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    La segnaletica di sicurezza

    La segnaletica di sicurezza serve a segnalare i rischi che non è stato possibile eliminare o ridurre abbastanza con altre misure, ed è disciplinata dal Titolo V del D.Lgs. 81/2008 (artt. 161-166) e dagli Allegati XXIV-XXXII. Forma e colore indicano il significato: cerchio rosso per i divieti, triangolo giallo per i pericoli, cerchio blu per gli obblighi, verde per salvataggio e soccorso, rosso quadrato per l'antincendio.

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    Gli obblighi sulle attrezzature di lavoro

    Il datore di lavoro deve mettere a disposizione attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza (art. 70), adatte al lavoro da svolgere, installate e usate secondo le istruzioni del fabbricante e mantenute nel tempo con manutenzione e controlli (art. 71). Chi le usa deve essere informato, formato e, quando richiesto, addestrato (art. 73).

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    Le verifiche periodiche delle attrezzature

    Le attrezzature elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, come apparecchi di sollevamento, piattaforme di lavoro elevabili e attrezzature a pressione, devono essere sottoposte a verifiche periodiche con la cadenza indicata nell'allegato (art. 71, comma 11). La prima verifica si chiede all'INAIL, le successive all'ASL o all'ARPA dove previsto, oppure a soggetti pubblici o privati abilitati, secondo il D.M. 11 aprile 2011.

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    I DPI: classificazione

    I DPI sono attrezzature indossate o tenute dal lavoratore per proteggerlo da rischi per la salute e la sicurezza (art. 74 D.Lgs. 81/2008). Il Regolamento (UE) 2016/425 li divide in tre categorie: I per i rischi minimi, III per i rischi che possono causare morte o danni irreversibili, II per tutti gli altri. Per i DPI di III categoria e per i protettori dell'udito l'addestramento è sempre obbligatorio.

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    La scelta dei DPI

    Per scegliere i DPI il datore di lavoro deve partire dall'analisi dei rischi che non si possono evitare in altro modo, individuare le caratteristiche che i DPI devono avere e confrontarle con quelle dei prodotti disponibili (art. 77 D.Lgs. 81/2008). Il DPI scelto deve essere adeguato al rischio, adatto alle condizioni di lavoro e alla persona, e compatibile con gli altri DPI indossati insieme.

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    La consegna e la gestione dei DPI

    Il datore di lavoro deve fornire gratuitamente i DPI, destinarli di norma a uso personale, mantenerli efficienti con manutenzione, riparazioni e sostituzioni e garantire informazione, formazione e, quando necessario, addestramento (art. 77 D.Lgs. 81/2008). Il lavoratore deve usarli correttamente, averne cura e segnalare subito difetti o danni (art. 78).

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    Gli impianti e le apparecchiature elettriche

    Il datore di lavoro deve proteggere i lavoratori dai rischi elettrici con impianti e apparecchiature realizzati a regola d'arte, mantenuti e controllati nel tempo (artt. 80-86 D.Lgs. 81/2008). Gli impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche vanno verificati ogni cinque anni, o ogni due anni in cantieri, locali a uso medico e ambienti a maggior rischio di incendio, secondo il DPR 462/2001.

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    La manutenzione e i registri

    Il D.Lgs. 81/2008 chiede di mantenere nel tempo luoghi, attrezzature, impianti e DPI e, in molti casi, di documentarlo: l'art. 71 prevede il registro di controllo delle attrezzature dove richiesto e la conservazione scritta dei controlli almeno per gli ultimi tre anni. Un sistema di registri ordinato permette di non perdere le scadenze e di dimostrare agli organi di vigilanza ciò che è stato fatto.

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    Contenuto informativo aggiornato alla data indicata. Non sostituisce la formazione obbligatoria né la consulenza professionale: la normativa può cambiare, verifica sempre le disposizioni vigenti per il tuo settore.