Cosa si valuta
L'art. 223 chiede al datore di lavoro di determinare quali agenti chimici pericolosi sono presenti e di valutarne i rischi, considerando in particolare:
- le proprietà pericolose, ricavate da etichetta e scheda di dati di sicurezza;
- il livello, il modo e la durata dell'esposizione e le vie di assorbimento (inalazione, contatto con la pelle, ingestione);
- le quantità utilizzate e le condizioni di lavoro, come temperatura e ventilazione;
- i valori limite di esposizione professionale e i valori limite biologici, quando esistono;
- le misure di prevenzione già adottate e, se disponibili, le conclusioni della sorveglianza sanitaria.
Etichetta e scheda di dati di sicurezza
L'etichetta prevista dal regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 è la prima informazione disponibile: riporta i pittogrammi di pericolo, l'avvertenza (pericolo o attenzione), le indicazioni di pericolo (frasi H) e i consigli di prudenza (frasi P).
La scheda di dati di sicurezza, disciplinata dal regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, è lo strumento più completo: in 16 sezioni descrive pericoli, composizione, primo soccorso, misure antincendio e in caso di rilascio, manipolazione e stoccaggio, controllo dell'esposizione e DPI, smaltimento. Va richiesta al fornitore, conservata in versione aggiornata e resa disponibile a chi usa il prodotto.
La gerarchia delle misure
- Sostituire il prodotto con uno meno pericoloso, quando possibile.
- Usare sistemi chiusi e automazione, ridurre quantità e numero di lavoratori esposti.
- Installare aspirazioni localizzate alla fonte e garantire una buona ventilazione.
- Stoccare correttamente, separando le sostanze incompatibili, con contenitori etichettati.
- Adottare procedure di lavoro e di igiene e, per il rischio residuo, DPI adatti (guanti, occhiali, facciali filtranti, tute).
Il rischio basso e irrilevante
Se la valutazione dimostra, in relazione al tipo e alle quantità di agente e alle modalità e frequenza dell'esposizione, un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, e le misure generali dell'art. 224 bastano a contenerlo, non si applicano alcune misure specifiche, tra cui la sorveglianza sanitaria dell'art. 229. La conclusione va motivata nel DVR, non presunta.
Errori frequenti
- Travasare prodotti in bottiglie anonime o contenitori alimentari senza etichetta.
- Archiviare schede di sicurezza vecchie o in lingua straniera senza leggerle.
- Dimenticare i prodotti usati da pulizie e manutenzione o le polveri generate dalle lavorazioni.

