Guida alla sicurezza · 10 argomenti
Rischi specifici
Alcuni rischi hanno regole dedicate nei titoli VI–XI del Testo Unico, con valori limite, valutazioni specifiche e misure obbligatorie. Qui trovi una scheda per ciascuno, con cosa valutare e come intervenire.
Gli argomenti di questa sezione

La movimentazione manuale dei carichi
La movimentazione manuale dei carichi comprende ogni operazione di sollevamento, deposizione, spinta, traino, trasporto o spostamento di un carico svolta con la forza delle persone. Il Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a evitarla con mezzi meccanici e organizzazione quando possibile e, se non lo è, a valutarne il rischio secondo l'Allegato XXXIII e le norme ISO 11228, riducendolo e attivando la sorveglianza sanitaria quando serve.
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I videoterminali
È videoterminalista il lavoratore che usa un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, al netto delle pause (art. 173 D.Lgs. 81/2008). Ha diritto, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, a una pausa o un cambio di attività di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo, e a una sorveglianza sanitaria su vista e apparato muscolo-scheletrico, di norma ogni 5 anni oppure ogni 2 anni sopra i 50 anni o con prescrizioni.
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Il rumore
Il D.Lgs. 81/2008 fissa per il rumore tre soglie: valori inferiori di azione di 80 dB(A) e 135 dB(C) di picco, valori superiori di azione di 85 dB(A) e 137 dB(C), valori limite di esposizione di 87 dB(A) e 140 dB(C) (art. 189). Sopra gli 80 dB(A) i protettori auricolari vanno messi a disposizione, sopra gli 85 il loro uso diventa obbligatorio insieme a un programma di riduzione e alla sorveglianza sanitaria, mentre il limite di 87, calcolato tenendo conto dei DPI, non va mai superato.
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Le vibrazioni
Il D.Lgs. 81/2008 distingue le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, tipiche degli utensili portatili, da quelle trasmesse al corpo intero, tipiche dei mezzi di trasporto e movimentazione. L'art. 201 fissa per il mano-braccio un valore di azione di 2,5 m/s² e un valore limite di 5 m/s², per il corpo intero un valore di azione di 0,5 m/s² e un limite di 1,0 m/s², riferiti a 8 ore; oltre i valori di azione scatta la sorveglianza sanitaria, di norma annuale.
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I campi elettromagnetici e le radiazioni ottiche
I campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) e le radiazioni ottiche artificiali (ultravioletti, luce visibile intensa, infrarossi e laser) sono agenti fisici che il datore di lavoro deve valutare secondo i Capi IV e V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008. La valutazione individua le sorgenti, confronta l'esposizione con i valori fissati negli Allegati XXXVI e XXXVII e tiene conto dei lavoratori particolarmente sensibili, come i portatori di dispositivi medici impiantati e le lavoratrici in gravidanza.
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Gli agenti chimici
Il rischio chimico riguarda tutte le sostanze e miscele pericolose presenti al lavoro, dai detergenti ai solventi, dalle polveri ai gas, e il Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/2008 impone di valutarlo considerando proprietà pericolose, quantità, vie e durata dell'esposizione. Le fonti principali di informazione sono l'etichetta prevista dal regolamento CLP (CE) 1272/2008 e la scheda di dati di sicurezza prevista dal regolamento REACH; se la valutazione dimostra un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, alcune misure specifiche non si applicano.
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Gli agenti cancerogeni e mutageni
Per gli agenti cancerogeni, mutageni e, dal D.Lgs. 135/2024, per le sostanze tossiche per la riproduzione, il Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/2008 impone obblighi più severi di quelli del rischio chimico: sostituire l'agente quando tecnicamente possibile, altrimenti usarlo in sistema chiuso e ridurre al minimo esposizione e numero di esposti. I lavoratori esposti sono iscritti in un registro tenuto tramite il medico competente e inviato all'INAIL, che conserva i dati fino a 40 anni dalla fine dell'esposizione a cancerogeni e mutageni.
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L'amianto
L'amianto è pericoloso quando le sue fibre si disperdono nell'aria, ad esempio durante manutenzioni, rimozioni o demolizioni di materiali che lo contengono. Il Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008 impone la valutazione del rischio, la notifica all'organo di vigilanza o, per rimozioni e demolizioni, un piano di lavoro inviato almeno 30 giorni prima, affidato solo a imprese abilitate. Dal 24 gennaio 2026 il valore limite di esposizione è sceso a 0,01 fibre per cm³ come media ponderata su 8 ore.
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Gli agenti biologici
Gli agenti biologici sono microrganismi, colture cellulari ed endoparassiti che possono causare infezioni, allergie o intossicazioni, e il Titolo X del D.Lgs. 81/2008 li classifica in quattro gruppi di rischio crescente (art. 268). Il datore di lavoro deve valutarne il rischio sia quando li usa deliberatamente, come in un laboratorio, sia quando l'esposizione è potenziale, come in sanità, nei rifiuti o nelle pulizie; per i gruppi 2 e 3 serve una comunicazione all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima, per il gruppo 4 un'autorizzazione.
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Le atmosfere esplosive
Un'atmosfera esplosiva è una miscela con l'aria di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che, dopo l'innesco, propaga la combustione. Il Titolo XI del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a prevenirne la formazione, a evitarne l'innesco, a classificare le aree in zone (0, 1, 2 per gas e vapori, 20, 21, 22 per le polveri) e a redigere, prima dell'inizio del lavoro, il documento sulla protezione contro le esplosioni, parte integrante del DVR.
Leggi la schedaContenuto informativo aggiornato alla data indicata. Non sostituisce la formazione obbligatoria né la consulenza professionale: la normativa può cambiare, verifica sempre le disposizioni vigenti per il tuo settore.
