Rischi specifici

    Gli agenti cancerogeni e mutageni

    In sintesi

    Per gli agenti cancerogeni, mutageni e, dal D.Lgs. 135/2024, per le sostanze tossiche per la riproduzione, il Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/2008 impone obblighi più severi di quelli del rischio chimico: sostituire l'agente quando tecnicamente possibile, altrimenti usarlo in sistema chiuso e ridurre al minimo esposizione e numero di esposti. I lavoratori esposti sono iscritti in un registro tenuto tramite il medico competente e inviato all'INAIL, che conserva i dati fino a 40 anni dalla fine dell'esposizione a cancerogeni e mutageni.

    Illustrazione sugli agenti cancerogeni e mutageni: doppia elica del DNA, simbolo di tossicità, registro degli esposti e stetoscopio

    I punti chiave

    1. Cosa sono

      Sostanze, miscele o processi che possono causare tumori, danni genetici o alla riproduzione.

    2. Sostituire

      Primo obbligo: eliminare l'agente se tecnicamente possibile.

    3. Sistema chiuso

      Se non si può sostituire, produzione e uso in sistemi chiusi o, almeno, esposizione minima.

    Cancerogeni, mutageni e reprotossici
    1. Aree controllate

      Accesso limitato, segnaletica, divieto di mangiare, bere e fumare.

    2. Registro esposti

      Attività, agente e livello di esposizione per ogni lavoratore, inviato all'INAIL.

    3. Sorveglianza

      Visite e accertamenti del medico competente, anche dopo la fine dell'esposizione se serve.

    Il campo di applicazione e la novità del 2024

    Il Capo II del Titolo IX si applica alle attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni: sostanze e miscele classificate come tali dal regolamento CLP e alcuni processi elencati nell'Allegato XLII, come i lavori che espongono a polveri di legno duro o alla polvere di silice cristallina respirabile.

    Il D.Lgs. 135/2024, in vigore dall'11 ottobre 2024 e attuativo della direttiva (UE) 2022/431, ha esteso queste tutele alle sostanze tossiche per la riproduzione, cambiando anche il titolo del Capo, ha aggiornato gli allegati con i valori limite e ha modificato le regole su valutazione e registro di esposizione.

    La gerarchia delle misure

    • Sostituire l'agente con una sostanza, una miscela o un procedimento non pericoloso o meno nocivo, se tecnicamente possibile (art. 235).
    • Se la sostituzione non è possibile, produrre e utilizzare l'agente in un sistema chiuso, sempre che sia tecnicamente possibile.
    • In ogni caso ridurre il livello di esposizione al valore più basso tecnicamente possibile e comunque sotto i valori limite dell'Allegato XLIII.
    • Limitare al minimo il numero di lavoratori esposti e delimitare le aree a rischio, con segnaletica e accesso riservato.
    • Garantire aspirazione localizzata, pulizia regolare, servizi igienici e spogliatoi separati per indumenti di lavoro e personali, divieto di mangiare, bere e fumare nelle aree a rischio.

    Il registro di esposizione

    Il datore di lavoro iscrive i lavoratori esposti in un registro, istituito e aggiornato tramite il medico competente, che per ciascuno riporta l'attività svolta, l'agente utilizzato e, se noto, il livello di esposizione. Una copia va inviata all'INAIL e all'organo di vigilanza competente, con aggiornamenti ogni tre anni e comunque su richiesta.

    Alla cessazione del rapporto di lavoro la cartella sanitaria e di rischio viene trasmessa all'INAIL e una copia consegnata al lavoratore. L'INAIL conserva i dati fino a 40 anni dalla cessazione dell'esposizione a cancerogeni e mutageni e per almeno 5 anni per le sostanze tossiche per la riproduzione.

    Sorveglianza sanitaria e informazione

    I lavoratori esposti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, che può prescrivere accertamenti specifici e indicare, se necessario, la prosecuzione dei controlli anche dopo la fine dell'esposizione. I lavoratori vanno informati sui rischi, sulle misure adottate e sul significato degli accertamenti.

    In pratica

    1. Identifica

      Cerca le frasi H cancerogene, mutagene e reprotossiche e i processi a rischio.

    2. Sostituisci

      Verifica e documenta se esistono alternative meno pericolose.

    3. Confina

      Usa sistemi chiusi, aspirazione e aree ad accesso limitato.

    4. Registra

      Tieni il registro degli esposti con il medico competente e invialo all'INAIL.

    Domande frequenti

    Le polveri di legno e di silice sono considerate cancerogene?

    Sì, i lavori che espongono a polveri di legno duro e alla polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavoro rientrano tra i processi dell'Allegato XLII e quindi nel Capo II del Titolo IX.

    Per quanto tempo si conservano i dati sugli esposti?

    L'INAIL conserva registro e cartelle fino a 40 anni dalla fine dell'esposizione a cancerogeni e mutageni, e per almeno 5 anni per le sostanze tossiche per la riproduzione. Il datore di lavoro li conserva almeno fino alla fine del rapporto di lavoro.

    Cosa ha cambiato il D.Lgs. 135/2024?

    Ha esteso le regole del Capo II alle sostanze tossiche per la riproduzione, ha aggiornato i valori limite negli allegati e ha adeguato valutazione dei rischi e registro di esposizione, recependo la direttiva (UE) 2022/431.

    Riferimenti normativi

    • D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo II, artt. 233-245
    • D.Lgs. 81/2008, art. 235
    • D.Lgs. 81/2008, art. 243
    • D.Lgs. 81/2008, Allegati XLII e XLIII
    • D.Lgs. 135/2024 (attuazione della direttiva (UE) 2022/431)

    Aggiornato al 13/10/2026

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