Quando è obbligatoria
La sorveglianza sanitaria non è un controllo generico sulla salute dei dipendenti: si attiva solo nei casi previsti dalla normativa, sulla base dei rischi individuati nel DVR. I casi più comuni sono:
- esposizione a rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici o radiazioni ottiche oltre i livelli indicati dalla legge;
- esposizione ad agenti chimici pericolosi, cancerogeni, mutageni o biologici;
- movimentazione manuale dei carichi con rischio non trascurabile;
- uso di videoterminali per almeno venti ore settimanali;
- lavoro notturno e altre attività per cui norme specifiche la richiedono.
I tipi di visita
Le visite non possono essere usate per accertare lo stato di gravidanza né negli altri casi vietati dalla legge.
- Preventiva: prima di adibire il lavoratore alla mansione, anche in fase preassuntiva.
- Periodica: di norma una volta l'anno, salvo diversa previsione normativa o diversa cadenza stabilita dal medico in base al rischio. Per i videoterminali è biennale per chi ha prescrizioni o ha compiuto 50 anni, quinquennale negli altri casi.
- Su richiesta del lavoratore: se il medico la ritiene collegata ai rischi professionali.
- Per cambio mansione: per verificare l'idoneità alla nuova attività.
- Alla cessazione del rapporto: nei casi previsti dalla normativa.
- Al rientro: dopo un'assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi.
Il giudizio di idoneità e il ricorso
Al termine della visita il medico competente esprime per iscritto uno di questi giudizi: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea, con l'indicazione della durata; inidoneità permanente. Una copia va consegnata al lavoratore e una al datore di lavoro.
Contro il giudizio, compreso quello preassuntivo, è ammesso ricorso all'ASL territorialmente competente entro 30 giorni dalla comunicazione. L'ASL, dopo eventuali accertamenti, può confermarlo, modificarlo o revocarlo.
Cosa fare in caso di inidoneità
L'art. 42 del D.Lgs. 81/2008 chiede al datore di lavoro di attuare le misure indicate dal medico e, se il lavoratore è inidoneo alla mansione, di adibirlo dove possibile a un'altra mansione compatibile con il suo stato di salute. Se la nuova mansione è inferiore, il lavoratore conserva il trattamento economico di quella di provenienza.
Un errore frequente è ignorare le prescrizioni del giudizio (ad esempio un limite di peso da sollevare) perché scomode per l'organizzazione: il giudizio è vincolante e va tradotto in istruzioni concrete per preposti e lavoratore.

