Rischi specifici

    Le vibrazioni

    In sintesi

    Il D.Lgs. 81/2008 distingue le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, tipiche degli utensili portatili, da quelle trasmesse al corpo intero, tipiche dei mezzi di trasporto e movimentazione. L'art. 201 fissa per il mano-braccio un valore di azione di 2,5 m/s² e un valore limite di 5 m/s², per il corpo intero un valore di azione di 0,5 m/s² e un limite di 1,0 m/s², riferiti a 8 ore; oltre i valori di azione scatta la sorveglianza sanitaria, di norma annuale.

    Illustrazione sul rischio vibrazioni: simbolo di vibrazione, martello, trattore e mano

    I punti chiave

    1. Mano-braccio

      Demolitori, trapani, smerigliatrici, seghe: azione 2,5 e limite 5 m/s².

    2. Corpo intero

      Carrelli, trattori, mezzi movimento terra: azione 0,5 e limite 1,0 m/s².

    3. Effetti

      Disturbi vascolari e neurologici alle mani, danni articolari, lombalgie.

    Esposizione a vibrazioni
    1. Riduzione

      Attrezzature a bassa vibrazione, manutenzione, tempi di esposizione ridotti.

    2. Sorveglianza

      Obbligatoria oltre i valori di azione, di norma una volta l'anno.

    3. Guanti

      I guanti antivibranti aiutano poco: non sostituiscono le misure tecniche.

    Due rischi diversi

    Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio arrivano attraverso l'impugnatura di utensili e macchine portatili. Con il tempo possono provocare disturbi vascolari come il fenomeno di Raynaud (le dita che diventano bianche al freddo), disturbi neurologici e lesioni a polsi, gomiti e spalle.

    Le vibrazioni trasmesse al corpo intero arrivano attraverso il sedile o il pavimento di veicoli e macchine, come carrelli elevatori, trattori, escavatori, autocarri. Il danno tipico riguarda la colonna vertebrale, in particolare la zona lombare.

    I valori dell'art. 201

    I valori sono espressi come accelerazione riferita a una giornata di 8 ore, indicata con A(8):

    • mano-braccio: valore d'azione giornaliero 2,5 m/s², valore limite giornaliero 5 m/s² (20 m/s² su periodi brevi);
    • corpo intero: valore d'azione giornaliero 0,5 m/s², valore limite giornaliero 1,0 m/s² (1,5 m/s² su periodi brevi).

    Come si valuta

    La valutazione combina il livello di vibrazione di ogni attrezzatura, ricavato da misure o da banche dati e dichiarazioni del fabbricante, con il tempo effettivo di utilizzo nella giornata. Il tempo conta quanto l'intensità: lo stesso demolitore può essere accettabile per mezz'ora e fuori limite per tre ore.

    Contano anche le condizioni d'uso: utensili usurati, terreni sconnessi, sedili rovinati o una velocità eccessiva aumentano l'esposizione rispetto ai valori nominali.

    Le misure di prevenzione

    • Scegliere attrezzature e veicoli progettati per trasmettere meno vibrazioni.
    • Curare la manutenzione: utensili affilati, impugnature e sospensioni efficienti, sedili in buono stato.
    • Limitare la durata dell'esposizione con rotazioni e pause.
    • Mantenere mani e corpo al caldo, perché freddo e umidità peggiorano gli effetti.
    • Formare i lavoratori e attivare la sorveglianza sanitaria quando si superano i valori di azione.

    In pratica

    1. Individua

      Elenca utensili e mezzi che trasmettono vibrazioni.

    2. Calcola

      Stima A(8) combinando livelli di vibrazione e tempi d'uso.

    3. Riduci

      Sostituisci, manutieni e organizza turni e rotazioni.

    4. Controlla

      Forma il personale e programma le visite oltre i valori di azione.

    Domande frequenti

    Quali sono i valori limite per le vibrazioni?

    Per il sistema mano-braccio 5 m/s² riferiti a 8 ore, con valore d'azione di 2,5 m/s². Per il corpo intero 1,0 m/s², con valore d'azione di 0,5 m/s² (art. 201 D.Lgs. 81/2008).

    I guanti antivibrazione risolvono il problema?

    No. Attenuano solo parte delle vibrazioni e aiutano a tenere le mani calde, ma la riduzione del rischio passa da attrezzature migliori, manutenzione e minor tempo di esposizione.

    Quando serve la visita medica per le vibrazioni?

    Quando l'esposizione supera i valori di azione, di norma con cadenza annuale salvo diversa periodicità motivata dal medico competente.

    Riferimenti normativi

    • D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo III, artt. 199-205
    • D.Lgs. 81/2008, art. 201
    • D.Lgs. 81/2008, art. 204

    Aggiornato al 13/10/2026

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