Una valutazione di tutti i rischi
L'art. 28 chiede che la valutazione riguardi tutti i rischi per la sicurezza e la salute, senza eccezioni. Non bastano quelli evidenti legati a macchine e ambienti: la norma cita espressamente alcuni fattori che vanno sempre considerati.
- lo stress lavoro-correlato;
- le lavoratrici in gravidanza e le differenze di genere;
- l'età dei lavoratori;
- la provenienza da altri Paesi, ad esempio per le barriere linguistiche;
- la tipologia di contratto con cui si lavora (somministrazione, tempo determinato, ecc.);
- le mansioni che espongono a rischi particolari.
Misure, DPI e programma di miglioramento
Il documento deve descrivere le misure di prevenzione e protezione già attuate e i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione. Non è una fotografia statica: deve contenere anche un programma degli interventi futuri, con le priorità, i tempi di realizzazione e il nome di chi deve occuparsene.
Organizzazione e figure della sicurezza
- Le procedure per attuare le misure e i ruoli di chi deve applicarle (dirigenti, preposti).
- Il nominativo dell'RSPP, del rappresentante dei lavoratori (RLS o RLST) e del medico competente, se nominato.
- L'elenco delle mansioni che richiedono capacità professionali, esperienza, formazione e addestramento specifici.
I requisiti formali
Il DVR deve avere data certa, attestabile ad esempio con la firma di datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente oppure con PEC o marca temporale. Deve essere redatto in modo chiaro, rispecchiare l'azienda com'è oggi ed essere custodito in azienda, a disposizione dell'RLS e degli organi di vigilanza.

