Guida alla sicurezza · 10 argomenti
Valutazione dei rischi e DVR
La valutazione dei rischi è l'obbligo da cui discende tutta la prevenzione in azienda, e il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ne è la traccia scritta. Qui trovi cosa deve contenere, chi ne risponde, quando va rivisto e come si gestiscono i rischi negli appalti.
Gli argomenti di questa sezione

Cos'è la valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi è l'analisi sistematica di tutti i pericoli presenti nell'attività lavorativa, per stimare quanto è probabile che causino un danno e quanto sarebbe grave. È un obbligo del datore di lavoro non delegabile (art. 17 D.Lgs. 81/2008) e il suo risultato va documentato nel DVR insieme alle misure scelte per ridurre i rischi.
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Il DVR: cosa deve contenere
Il DVR deve contenere la relazione sulla valutazione di tutti i rischi, le misure di prevenzione e i DPI adottati, il programma di miglioramento con tempi e responsabili, le procedure e i ruoli aziendali, i nominativi di RSPP, RLS e medico competente e l'elenco delle mansioni a rischio specifico. Deve avere data certa ed essere coerente con la realtà dell'azienda.
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Chi redige e chi firma il DVR
Il DVR è elaborato e firmato dal datore di lavoro, che ne porta la piena responsabilità: è un obbligo che non può delegare (art. 17 D.Lgs. 81/2008). L'RSPP collabora alla stesura, il medico competente partecipa quando è prevista la sorveglianza sanitaria e l'RLS va consultato prima; le loro firme sul documento servono solo a dare data certa, non trasferiscono responsabilità.
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Quando il DVR va aggiornato
Il DVR va rielaborato quando cambiano in modo significativo il processo produttivo o l'organizzazione del lavoro, quando l'evoluzione della tecnica lo richiede, dopo infortuni significativi e quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario. In questi casi l'art. 29 del D.Lgs. 81/2008 chiede di rielaborarlo entro 30 giorni; al di fuori di questi eventi, va comunque riesaminato periodicamente perché resti fedele all'azienda reale.
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La sanzione per il DVR mancante
L'omessa redazione del DVR è un reato contravvenzionale a carico del datore di lavoro, punito dall'art. 55, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda (da 3.561,44 a 9.117,29 euro secondo la rivalutazione del 2023 applicata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, importi soggetti ad aggiornamento periodico). La sanzione colpisce direttamente il datore di lavoro, perché la valutazione dei rischi è un obbligo che non può delegare.
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Il DVR e il diritto del lavoratore
Ogni lavoratore ha diritto a essere informato in modo chiaro sui rischi della propria mansione e sulle misure di protezione adottate (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008). L'accesso diretto al DVR passa invece dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: l'RLS può chiederne copia, anche in formato digitale, e consultarlo in azienda per verificare la valutazione e proporre miglioramenti.
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Il DUVRI negli appalti
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è il documento che il datore di lavoro committente deve redigere quando affida lavori, servizi o forniture a imprese o lavoratori autonomi all'interno della propria azienda e le attività possono interferire tra loro. Contiene i rischi da interferenza, le misure di coordinamento e i relativi costi della sicurezza, e va allegato al contratto (art. 26 D.Lgs. 81/2008).
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La verifica dell'idoneità tecnico-professionale
La verifica dell'idoneità tecnico-professionale è il controllo che il committente deve fare, prima di affidare lavori o servizi, per accertare che l'impresa o il lavoratore autonomo abbia competenze, organizzazione e mezzi adeguati. Fuori dai cantieri l'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 richiede almeno la visura camerale e l'autocertificazione dei requisiti; nei cantieri i documenti da acquisire sono quelli dell'Allegato XVII.
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Lo stress lavoro-correlato
Lo stress lavoro-correlato è un rischio legato all'organizzazione del lavoro che il datore di lavoro deve valutare obbligatoriamente nel DVR, come prevede l'art. 28 del D.Lgs. 81/2008. La valutazione segue in genere il metodo INAIL: una fase preliminare basata su indicatori oggettivi (eventi sentinella, contenuto e contesto del lavoro) e, se emergono criticità non risolte, una fase approfondita che coinvolge direttamente i lavoratori.
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La valutazione dei rischi per gruppi omogenei
Valutare i rischi per gruppi omogenei significa raggruppare i lavoratori che svolgono la stessa mansione, negli stessi ambienti e con le stesse esposizioni, e analizzare i rischi per gruppo anziché persona per persona. Il metodo rende il DVR più chiaro e coerente con formazione e sorveglianza sanitaria, purché le situazioni individuali particolari vengano gestite a parte.
Leggi la schedaContenuto informativo aggiornato alla data indicata. Non sostituisce la formazione obbligatoria né la consulenza professionale: la normativa può cambiare, verifica sempre le disposizioni vigenti per il tuo settore.
