Chi è lavoratore per il Testo Unico
L'art. 2 definisce lavoratore chiunque svolga un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, indipendentemente dal contratto e anche senza retribuzione, persino solo per apprendere un mestiere. È una definizione volutamente ampia: conta come si lavora, non come è scritto il contratto.
- lavoratori subordinati a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato, apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative e di società che prestano attività per la società;
- tirocinanti e stagisti;
- allievi di scuole e università quando usano laboratori, attrezzature, macchine o sostanze pericolose;
- lavoratori somministrati, per i quali gli obblighi di prevenzione gravano in gran parte sull'utilizzatore.
Regole particolari per alcuni rapporti
- Distacco: gli obblighi di prevenzione sono a carico di chi riceve il lavoratore, mentre chi lo distacca deve informarlo e formarlo sui rischi tipici della mansione.
- Collaborazioni coordinate e continuative: il decreto si applica se l'attività si svolge nei luoghi del committente.
- Lavoro agile: per l'attività svolta fuori dai locali aziendali il datore consegna, almeno una volta l'anno, un'informativa scritta sui rischi al lavoratore e all'RLS.
- Telelavoro e lavoro a domicilio: valgono, tra l'altro, le regole su informazione, formazione, DPI e attrezzature fornite.
- Lavoratori autonomi, componenti dell'impresa familiare, coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti: si applica l'art. 21 (attrezzature conformi, DPI, tesserino negli appalti) e, per gli autonomi, l'art. 26.
- Volontari: si applica l'art. 21; se operano nell'organizzazione di un datore di lavoro, questo deve informarli sui rischi e sulle misure di emergenza.
Pubbliche amministrazioni e settori speciali
Il Testo Unico vale anche per la pubblica amministrazione. Per forze armate e di polizia, vigili del fuoco, protezione civile, strutture giudiziarie e penitenziarie, scuole e università, uffici all'estero e trasporti aerei e marittimi, l'art. 3 prevede che le norme siano applicate tenendo conto delle particolari esigenze del servizio, secondo decreti specifici.
Gli errori più comuni
- Pensare che sotto una certa soglia di dipendenti il decreto non si applichi: l'obbligo scatta con il primo lavoratore.
- Considerare il socio lavoratore o il tirocinante come estraneo all'azienda: va valutato, formato e, se previsto, sottoposto a sorveglianza sanitaria.
- Dimenticare chi lavora in smart working: l'informativa annuale scritta è obbligatoria.

