Un'unica legge al posto di tante
Prima del 2008 le regole sulla sicurezza erano sparse in decine di provvedimenti, dai decreti degli anni '50 al D.Lgs. 626/1994. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 li ha riordinati in un testo unico che si applica a tutti i settori, pubblici e privati, e a tutte le tipologie di rischio.
Il decreto conta 306 articoli e 51 allegati. Gli articoli fissano principi e obblighi; gli allegati contengono la parte tecnica, come i requisiti dei luoghi di lavoro (Allegato IV), le prescrizioni per le attrezzature (Allegato V e VI) o i casi in cui il datore di lavoro può svolgere il ruolo di RSPP (Allegato II).
I tredici titoli
- I – Principi comuni.
- II – Luoghi di lavoro.
- III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.
- IV – Cantieri temporanei o mobili.
- V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro.
- VI – Movimentazione manuale dei carichi.
- VII – Attrezzature munite di videoterminali.
- VIII – Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali).
- IX – Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto).
- X – Esposizione ad agenti biologici, affiancato dal Titolo X-bis sulle ferite da taglio e da punta nel settore sanitario.
- XI – Protezione da atmosfere esplosive.
- XII – Disposizioni in materia penale e di procedura penale.
- XIII – Norme transitorie e finali.
Dove trovare cosa
Il Titolo I è quello che ogni azienda deve conoscere: l'art. 2 contiene le definizioni (lavoratore, datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP), l'art. 3 il campo di applicazione, l'art. 15 le misure generali di tutela, gli artt. 17-19 gli obblighi di datore di lavoro, dirigenti e preposti, gli artt. 28-29 la valutazione dei rischi.
I titoli dal II all'XI si applicano solo se in azienda è presente quel luogo, quell'attrezzatura o quel rischio: un ufficio consulterà soprattutto il Titolo VII sui videoterminali, un'officina i titoli III e VIII, un'impresa edile il Titolo IV.
Un errore frequente sulle sanzioni
Si legge spesso che le sanzioni sono nel Titolo XII. In realtà ogni titolo si chiude con un proprio capo sanzionatorio (per il Titolo I sono gli artt. 55-59), mentre il Titolo XII contiene regole penali di carattere generale, come l'art. 299 sull'esercizio di fatto dei poteri direttivi e l'art. 301 sull'estinzione delle contravvenzioni con la prescrizione dell'organo di vigilanza.

