I due obblighi dell'art. 17
Sono le scelte da cui dipende tutto il sistema di prevenzione: come si leggono i rischi dell'azienda e a chi si affida la consulenza tecnica per gestirli. Per questo il legislatore le ha lasciate in capo al vertice dell'organizzazione.
- Valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 (il DVR).
- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Farsi aiutare non significa delegare
Il datore di lavoro non deve scrivere da solo il DVR né essere un esperto tecnico. Può avvalersi dell'RSPP, interno o esterno, del medico competente, di ingegneri, igienisti industriali o consulenti specializzati.
Quello che non può fare è disinteressarsene: deve conoscere il contenuto della valutazione, condividerne le scelte, firmarla e verificare che le misure vengano attuate. Allo stesso modo può farsi consigliare sulla scelta dell'RSPP, ma la designazione è un suo atto.
Cosa invece si può delegare
Tutti gli altri obblighi, ad esempio la gestione dei DPI, la formazione, la manutenzione o la nomina degli addetti alle emergenze, possono essere delegati con le modalità dell'art. 16: atto scritto con data certa, delegato competente, poteri e autonomia di spesa adeguati, accettazione scritta e adeguata pubblicità. Il delegato può a sua volta subdelegare specifiche funzioni, d'intesa con il datore di lavoro, ma il subdelegato non può delegare ancora.
Errori comuni da evitare
- Credere che una procura generale a un direttore copra anche la valutazione dei rischi: su questo punto la delega è inefficace.
- Lasciare che sia il consulente a firmare il DVR al posto del datore di lavoro.
- Confondere la delega di funzioni con la nomina dei dirigenti o dei preposti, che hanno obblighi propri per legge.
- Dimenticare che anche con deleghe valide resta l'obbligo di vigilanza sul delegato.

